l’1.1.2022 entra in vigore la nuova OLCostr. Affinché possiate farvi un’idea delle novità da implementare da tale data, abbiamo riepilogato i punti principali che concernono il settore verde.
Campo di applicazione
L’OLCostr disciplina la sicurezza e la protezione della salute nel campo dei lavori di costruzione, ovvero la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo, lo smantellamento e la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali. Le disposizioni dell’OLCostr si rivolgono a tutte le aziende che partecipano a tali lavori.
Le modifiche principali e la relativa attuazione nel settore verde
Piano di sicurezza e di protezione della salute (art. 4)
Se i lavori rientrano nel campo di applicazione dell’OLCostr, è richiesto un piano di sicurezza scritto e specifico secondo l’oggetto. Ciò non concerne i normali lavori di giardinaggio. Fanno eccezione gli interventi che comportano anche lavori di costruzione, per esempio l’inverdimento di un tetto o della parete di un edificio.
Art. 4
Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell’inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l’organizzazione d’emergenza. Il piano di sicurezza dev’essere redatto in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Nell’ambito di un’istruzione, tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori devono essere informati sull’attuazione delle nuove condizioni quadro, in particolare sul piano di sicurezza per i cantieri. L’istruzione deve essere documentata.
Per l’attuazione pratica del piano di sicurezza, raccomandiamo di aderire alla soluzione settoriale JardinTOP. Nel sistema digitale di JardinTOP, trovate i documenti del caso. Le disposizioni specifiche in caso d’emergenza sul cantiere possono essere trasmesse allo smartphone della collaboratrice o del collaboratore.
Manovre di veicoli da trasporto e macchine edili (art. 19)
Occorre accertarsi che durante le manovre non sostino persone nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili. Se è richiesta la presenza di persone nella zona di pericolo (p.es. per spostare blocchi di pietra con un escavatore cingolato), esse devono indossare i DPI del caso e il conducente deve mantenere il contatto visivo.
Lavori su scale portatili (art. 21)
Rientrano in questa categoria solo lavori nel campo di applicazione dell’OLCostr in relazione diretta con una costruzione. Non essendo il caso degli alberi, questi lavori possono ancora essere effettuati con scale portatili.
Sole, caldo e freddo (art. 37)
Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo, occorre adottare le misure necessarie per proteggere le lavoratrici e i lavoratori. Quanto sancito dall’articolo 37 è noto e applicato nel settore, la novità sta nella sua integrazione nell’OLCostr.