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Obbligo di annunciare i posti vacanti

Dal 1° gennaio 2020, i datori di lavoro sono tenuti ad annunciare agli Uffici regionali di collocamento (URC) i posti vacanti in professioni il cui tasso di disoccupazione a livello nazionale è del 5% o superiore.

Anche il personale ausiliario nel giardinaggio e paesaggismo, nella produzione e nei vivai rientra in questa regola.

Eccezioni:

  • un posto vacante viene occupato da una persona che lavora da almeno sei mesi presso la stessa impresa;
  • un posto vacante viene occupato da un parente di una persona avente diritto di firma nell’impresa;
  • la durata del rapporto di lavoro non supera i quattordici giorni civili;
  • il datore di lavoro trova e assume persone in cerca d’impiego registrate presso l’URC i cui profili sono pubblicati su lavoro.swiss.

Procedura:

  • i posti vacanti vanno annunciati inviando un profilo dettagliato all’URC competente;
  • i posti vacanti notificati sono soggetti a un divieto di pubblicazione di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell’URC. Scaduto tale termine, i posti vacanti possono essere messi a concorso pubblico.

Trovate le informazioni più importanti al riguardo nel documento seguente.

Il sito lavoro.swiss contiene maggiori ragguagli, come domande frequenti, le professioni soggette all’obbligo di annuncio ecc.

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