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Neofite invasive | Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente

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Revisione dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente dal 01.09.2024

L’Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA) persegue lo scopo di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente. In Svizzera l’utilizzazione delle neofite invasive è regolamentata dal 2008. In precedenza per le piante elencate si applicava il divieto di messa in commercio o l’obbligo di informazione. Con la revisione dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, entrata in vigore il 1° settembre 2024, sono state introdotte due nuove categorie. Le piante elencate nell’allegato 2.1 non possono essere utilizzate nell’ambiente e quelle nell’allegato 2.2 non possono essere messe in commercio. Le piante vietate elencate negli allegati 2.1 e 2.2 hanno tutte la stessa rilevanza per i produttori. Le aziende di giardinaggio e paesaggismo possono continuare a curare le piante elencate nell’allegato 2.2

  • Sono interessate dal divieto tutte le specie, sottospecie, varietà, gli ecotipi e simili delle singole piante menzionate negli elenchi.
  • Per lo smaltimento di parti delle piante elencate vige l’obbligo di diligenza. Il materiale tagliato deve essere smaltito correttamente, in particolare al fine di impedire la diffusione delle parti di pianta che possono riprodursi. https://bit.ly/3vBwidH
  • Non vi è alcun obbligo di lotta per le piante presenti nei giardini.
  • L’importazione delle piante è vietata anche per le persone private.

Gli allegati si distinguono come segue:

L’allegato 2.1 contiene piante soggette al divieto di utilizzazione: 

Questo comprende tutte le disposizioni di un divieto di messa in commercio. Si applica inoltre il divieto di qualsiasi attività come l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione e la modificazione. È consentita esclusivamente la lotta, ad esempio estirpazione, escavazione, taglio delle infiorescenze e trasporto per lo smaltimento.

L’allegato 2.2 contiene piante soggette al divieto di messa in commercio: 

Vige un divieto di fornitura a terzi, in particolare di importazione, vendita, locazione, trasporto, deposito, scambio, dono e invio in visione. Continua a essere consentita la cura da parte di persone private.

Grazie alle pressioni esercitate con successo dal presidente di JardinSuisse, Olivier Mark, è stata adottata un'iniziativa politica in seno al Consiglio nazionale riguardante il corretto svernamento delle piante. L'argomentazione secondo cui lo svernamento non dovrebbe essere classificato come immissione sul mercato ha avuto successo. Per uno svernamento conforme alla legge delle piante di cui all'allegato 2.2, devono essere garantite le seguenti condizioni:

  • la pianta sverna in una serra;
  • la persona o l’azienda che si occupa della pianta non ha alcun interesse a utilizzare la pianta a casa sua o nel suo sito;
  • la pianta viene riconsegnata al proprietario all’inizio della primavera.
  • JardinSuisse raccomanda alle aziende di provvedere a un corretto svernamento, ovvero di effettuarlo evitando che le piante si diffondano in modo incontrollato nell’ambiente. Esempio Trachycarpus fortunei: rimozione delle infiorescenze e dei frutti prima di restituire le piante.

Tramite un’iniziativa parlamentare JardinSuisse ha anche tentato di ottenere l’autorizzazione per la locazione di piante in occasione di eventi. L’iniziativa è stata respinta e la locazione rimane vietata.

Attenzione: 

  • alcuni uffici e servizi cantonali, oltre ai due allegati ufficiali dell’ordinanza, diffondono ulteriori liste. Tali liste non hanno validità giuridica.

  • Per i produttori di piante: gli articoli esistenti dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (RS 814.911) del 10 settembre 2008 rimangono in vigore. Nel capitolo 2, articoli 4, 5 e 6, sono regolamentate le esigenze generali relative all’utilizzazione di organismi, che prevedono il controllo autonomo e l’informazione degli acquirenti per chi mette in commercio organismi per utilizzarli nell’ambiente e il dovere di diligenza per chi utilizza organismi nell’ambiente a fini diversi dalla messa in commercio. Raccomandiamo pertanto di continuare come finora a contrassegnare le piante potenzialmente invasive con l’«etichetta per neofite invasive» (vedi documento in basso). In tal modo è dimostrato il rispetto dell’obbligo di informazione.

Per l’attuazione e il controllo delle misure sono responsabili i servizi cantonali e i centri Neobiota competenti: www.kvu.ch. Questi servizi sono disponibili anche per rispondere a domande individuali.

JardinSuisse ha aggiornato il sito www.neofite-invasive.ch in base alla revisione dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Nello shop online di JardinSuisse è possibile ordinare un poster in formato A1 con le foto di tutte le neofite invasive vietate.

Ordine del poster

Ulteriori informazioni:

  • www.infoflora.ch - Fondazione che su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente valuta il rischio di invasività delle piante per l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Sul sito sono disponibili fogli informativi e schede delle singole piante.
  • www.kvu.ch - Servizi cantonali con una panoramica sulle ulteriori prescrizioni regionali.

Determinati contenuti e documenti sono accessibili solo ai membri di Jardin-Suisse.