L’Ordinanza
sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza
sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA) persegue lo scopo di proteggere l’uomo, gli
animali e l’ambiente. In Svizzera l’utilizzazione delle neofite invasive è
regolamentata dal 2008. In precedenza per le piante elencate si applicava il
divieto di messa in commercio o l’obbligo di informazione. Con la revisione
dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, entrata in vigore il 1°
settembre 2024, sono state introdotte due nuove categorie. Le piante elencate
nell’allegato 2.1 non possono essere utilizzate nell’ambiente e quelle nell’allegato
2.2 non possono essere messe in commercio. Le piante vietate elencate negli
allegati 2.1 e 2.2 hanno tutte la stessa rilevanza per i produttori. Le aziende
di giardinaggio e paesaggismo possono continuare a curare le piante elencate
nell’allegato 2.2
- Sono interessate dal divieto tutte le specie, sottospecie, varietà, gli
ecotipi e simili delle singole piante menzionate negli elenchi.
- Per lo smaltimento di parti
delle piante elencate vige l’obbligo di diligenza. Il materiale tagliato
deve essere smaltito correttamente, in particolare al fine di impedire la
diffusione delle parti di pianta che possono riprodursi. https://bit.ly/3vBwidH
- Non vi è alcun obbligo di lotta
per le piante presenti nei giardini.
- L’importazione delle piante è
vietata anche per le persone private.
Gli
allegati si distinguono come segue:
L’allegato
2.1 contiene piante soggette al divieto di utilizzazione:
Questo
comprende tutte le disposizioni di un divieto di messa in commercio. Si applica
inoltre il divieto di qualsiasi attività come l’impiego, la lavorazione, la
moltiplicazione e la modificazione. È consentita esclusivamente la lotta, ad
esempio estirpazione, escavazione, taglio delle infiorescenze e trasporto per
lo smaltimento.
L’allegato
2.2 contiene piante soggette al divieto di messa in commercio:
Vige un
divieto di fornitura a terzi, in particolare di importazione, vendita,
locazione, trasporto, deposito, scambio, dono e invio in visione. Continua a
essere consentita la cura da parte di persone private.
Grazie alle
pressioni esercitate con successo dal presidente di JardinSuisse, Olivier Mark,
è stata adottata un'iniziativa politica in seno al Consiglio nazionale
riguardante il corretto svernamento delle piante. L'argomentazione secondo cui
lo svernamento non dovrebbe essere classificato come immissione sul mercato ha
avuto successo. Per uno svernamento conforme alla legge delle piante di cui
all'allegato 2.2, devono essere garantite le seguenti condizioni:
- la pianta sverna in una serra;
- la
persona o l’azienda che si occupa della pianta non ha alcun interesse a
utilizzare la pianta a casa sua o nel suo sito;
- la
pianta viene riconsegnata al proprietario all’inizio della primavera.
- JardinSuisse
raccomanda alle aziende di provvedere a un corretto svernamento, ovvero di
effettuarlo evitando che le piante si diffondano in modo incontrollato
nell’ambiente. Esempio Trachycarpus fortunei: rimozione
delle infiorescenze e dei frutti prima di restituire le piante.
Tramite
un’iniziativa parlamentare JardinSuisse ha anche tentato di ottenere
l’autorizzazione per la locazione di piante in occasione di eventi.
L’iniziativa è stata respinta e la locazione rimane vietata.
Attenzione:
- alcuni
uffici e servizi cantonali, oltre ai due allegati ufficiali dell’ordinanza,
diffondono ulteriori liste. Tali liste non hanno validità giuridica.
- Per i produttori di piante: gli articoli esistenti dell’ordinanza sull’emissione deliberata
nell’ambiente (RS 814.911) del 10 settembre 2008 rimangono in vigore. Nel capitolo 2, articoli 4,
5 e 6, sono regolamentate le esigenze generali relative all’utilizzazione di
organismi, che prevedono il controllo autonomo e l’informazione degli
acquirenti per chi mette in commercio organismi per utilizzarli
nell’ambiente e il dovere di diligenza per chi utilizza organismi
nell’ambiente a fini diversi dalla messa in commercio. Raccomandiamo pertanto
di continuare come finora a contrassegnare le piante potenzialmente invasive
con l’«etichetta per neofite invasive» (vedi documento in basso). In tal modo è
dimostrato il rispetto dell’obbligo di informazione.
Per
l’attuazione e il controllo delle misure sono responsabili i servizi cantonali
e i centri Neobiota competenti: www.kvu.ch. Questi servizi sono disponibili
anche per rispondere a domande individuali.
JardinSuisse
ha aggiornato il sito www.neofite-invasive.ch in base alla revisione
dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Nello shop online di
JardinSuisse è possibile ordinare un poster in formato A1 con le foto di tutte
le neofite invasive vietate.
Ordine del
poster
Ulteriori
informazioni: